Migliaia di persone in piazza per il diritto
all’autodeterminazione, coppie gay ed etero che
chiedono DICO, le testate dei maggiori quotidiani
nazionali che da mesi parlano di famiglia, PaCS,
coppie di fatto, unioni civili.. ma di cosa si tratta
esattamente??
PaCS
In Italia la proposta “Patto Civile di Solidarietà e
Unioni di Fatto”, detta anche PACS, è l’atto
parlamentare numero 3.893 della XIV legislatura
della Repubblica Italiana che ha legiferato in Italia
tra il 2001 e il 2006.
Il primo firmatario di questa proposta di legge è
l’On. Franco Grillini, presidente onorario di Arcigay
e Deputato dei Democratici di Sinistra.
La proposta di legge prevedeva:
←Eredità: in assenza di testamento il contraente
superstite del Pacs ha gli stessi diritti spettanti al
coniuge previsti in materia di successione legittima
dal Codice civile.
←Reversibilità della pensione.
←Assistenza sanitaria: permesso di assistenza
ospedaliera e nel caso di incapacità del partner
possibilità di prendere decisioni sulla sua salute.
←Assistenza penitenziaria.
←Contratto di locazione e diritto di permanenza
nell'abitazione comune nel caso di morte di uno dei
contraenti.
←Permesso di soggiorno per il partner
extracomunitario se residente in Italia da almeno 5
anni.
←Nel caso di morte di uno dei partner tutte le
scelte di natura religiosa o morale, le modalità di
svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del
luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il
corpo del defunto sono adottate dall'altro
contraente del un patto civile di solidarietà.
←Congedi lavorativi per motivi di assistenza
sanitaria, partner inabile o malato terminale.
←Esoneri e dispense relative al servizio militare
volontario.
←Tutela in caso di separazione.
DICO
Quattordici articoli per stabilire i "Diritti e doveri
delle persone stabilmente conviventi": si presenta
così il disegno di legge elaborato dal Governo sulla
regolamentazione delle coppie di fatto.
Coloro che beneficerebbero degli effetti del disegno
di legge, qualora approvato in via definitiva dalle
Camere, sarebbero i conviventi ovvero «due
persone maggiorenni, anche dello stesso sesso,
unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono
stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà
materiale e morale». Non potranno stipulare un
DICO parenti stretti (ma anche chi ha attentato alla
vita del coniuge del proprio compagno) o persone
ancora sposate. Una curiosità: a una lettura del
disegno di legge non risulta esclusa esplicitamente
la possibilità di contrarre contemporaneamente più
di un DICO.
IL RICONOSCIMENTO
Le convivenze in base al ddl sarebbero
riconosciute nei registri anagrafici di ogni comune,
e ci saranno due soglie di anni di convivenza per il
riconoscimento dei diritti:
←dopo tre anni, vengono riconosciuti i diritti e le
tutele del lavoro;
←dopo nove anni, sono riconosciuti i diritti di
successione.
DIRITTI
I diritti immediatamente fruibili nell'attuale proposta
sono:
←Decisioni in materia di salute e in caso di
morte – ciascun convivente può designare l'altro
quale suo rappresentante: a) in caso di malattia
che comporta incapacità di intendere e volere, nei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto
attiene alle decisioni in materia di salute; b) in caso
di morte, per quanto riguarda la donazione di
organi, le modalità di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti.
←Permesso di soggiorno – si consente al
convivente straniero (comunitario e
extracomunitario) che è già legalmente in Italia per
altri motivi (ad es. turistici) di ottenere il permesso
di soggiorno per convivenza.
←Alloggi di edilizia pubblica – la materia rientra
nelle competenze regionali
←Utili di impresa – il convivente partecipa agli utili
dell'impresa dell'altro convivente, come
riconosciuto recentemente dalla giurisprudenza.
←Tassa di successione – oggi per il convivente è
fissata all'8%, scende al 5% .I diritti fruibili dopo un
determinato periodo di tempo sono:
←Contratto di locazione – in caso di morte di uno
dei conviventi, che sia conduttore nel contratto di
locazione della comune abitazione, l'altro
convivente può succedergli nel contratto, purché la
convivenza perduri da almeno tre anni oppure vi
siano figli comuni.
←Agevolazioni in materia di lavoro con tre anni
di convivenza sono facilitati trasferimenti e
assegnazioni di sede dei conviventi.
←Trattamenti previdenziali e pensionistici
←Diritti di successione – con nove anni di
convivenza, fatti salvi i diritti dei cosiddetti
legittimari (quelli i cui diritti sono comunque
intangibili) al convivente spettano i diritti diabitazione nella casa adibita a residenza della
convivenza e di uso sui mobili che la corredano,
se di proprietà del defunto o comuni. Il convivente
ha diritto a:
←un terzo dell'eredità, se concorre un solo
figlio;
←un quarto dell'eredità, se concorrono due o
più figli;
←metà in caso di concorso con ascendenti
legittimi (genitori o nonni) o con fratelli e sorelle;
←tutta l'eredità in mancanza di figli, di
ascendenti (genitori o nonni), di fratelli o sorelle
e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado.
DOVERI
←Autocertificazione – Il primo dovere nasce dalla
scelta stessa di due persone, anche dello stesso
sesso, di regolare il loro vincolo affettivo con un
DICO, e si sostanzia quindi nell'obbligo di prestarsi
reciproca assistenza e solidarietà materiale e
morale.
←Obbligo alimentare – L'assegno alimentare qui
disciplinato vuole garantire al soggetto in
situazioni di disagio economico un sostegno
economico di sopravvivenza «per un
periodo determinato in proporzione alla
durata della convivenza» sempre che la
convivenza duri da almeno tre anni.
Effetto retroattivo – La legge avrà effetto
retroattivo e i conviventi avranno nove mesi
per mettersi in regola.
Una curiosità: i partner di giornalisti e
onorevoli, anche se non sposati, possono
usufruire del trattamento sanitario del partner
appartenente a queste categorie, inoltre per
gli onorevoli è possibile lasciare al proprio
partner la pensione di reversibilità, anche se
tra di loro non sussiste alcun legame
matrimoniale.
MATRIMONIO CIVILE
Tale rito viene celebrato davanti all’Ufficiale di
stato civile che, in presenza di due testimoni
scelti dagli sposi, legge alcuni articoli del
Codice Civile che regolano il matrimonio:
· Articolo 143 Diritti e doveri reciproci dei
coniugi:
Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri. Dal matrimonio deriva
l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti,
ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.
· Articolo 144 Indirizzo della vita familiare e
residenza della famiglia:
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della
vita familiare e fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia stessa. A
ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare
l'indirizzo concordato.
· Articolo 147 Doveri verso i figli:
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la
prole tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli.
Il Codice Civile e La Costituzione della Repubblica
contengono altri articoli che regolano il matrimonio:
· Articolo 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista nell'articolo precedente in proporzione
alle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti,
gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine
di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari affinché possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
· Articolo 29 della Costituzione
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare.· Articolo 30 della Costituzione
E` dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori,
la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima. La legge detta le norme e i limiti per la
ricerca della paternità.
Con il matrimonio si possono riconoscere eventuali
figli precedentemente nati e si può decidere
gratuitamente per la comunione o separazione dei
beni, scelta che successivamente va fatta davanti
ad un notaio.
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